Impugnabile la cartella conosciuta solo attraverso l’estratto di ruolo
Per la Corte di Cassazione è impugnabile la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, il contribuente sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
Tale conclusione non è smentita dal terzo comma dell’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi del quale:
- gli atti diversi da quelli indicati al primo comma della norma non sono impugnabili autonomamente;
- ciascun atto impugnabile autonomamente può essere impugnato solo per vizi propri;
- la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
Si ricorda che anche con l’ordinanza n. 20611/2016, la Suprema Corte aveva affermato che nel caso in cui l’atto prodromico (ad esempio, la cartella di pagamento) non sia stato notificato, il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo.
Per i giudici di legittimità, il termine di 60 giorni entro il quale presentare il ricorso decorre dal giorno della stampa del documento, cioè dal momento in cui il contribuente “scopre” il proprio debito.
È opportuno, infine, che nel ricorso il contribuente specifichi i vizi di notifica dell’atto presupposto.