Patent Box, concorre alla perdita il reddito derivante dagli intangibles superiore all’utile civilistico
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Ai fini del Patent Box, l’emersione di una quota di reddito agevolabile derivante dallo sfruttamento economico degli intangible asset superiore all’utile civilistico, concorre alla determinazione della perdita fiscale di cui all’art. 84 del Tuir: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 22 novembre 2018, n. 74.
Nel citato documento, in particolare, si sottolinea quanto segue:
- ai sensi dell’art. 1, comma 39, della legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), i redditi dei soggetti che possono fruire dell’agevolazione “non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare”;
- per effetto dell’art. 9, comma 8 , del D.M. 30 luglio 2015, “La quota di reddito agevolabile (…) non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare”; si è quindi in presenza di una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa (come confermato anche dai modelli dichiarativi, i quali tra le variazioni in diminuzione contemplano anche la quota dei redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali riconducibili al Patent Box;
- sull’argomento giova ricordare inoltre che l’Agenzia delle Entrate precisò che il contributo economico dell’IP agevolabile consiste nella quota di reddito/perdita d’impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito/perdita complessiva derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale (Circolare 7 aprile 2016, n. 11/E);
- anche qualora l’attività dell’impresa risulti in perdita, ai fini del Patent Box è possibile estrapolare la quota di reddito agevolabile, determinando l’ammontare del beneficio spettante.
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