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L’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale causa lo scioglimento della società

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L’art. 379 del codice delle crisi d’impresa (approvato nei giorni scorsi in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155), allarga le cause di scioglimento delle società di capitali.

Il nuovo n. 7-bis) dell’art. 2484, comma 1, del codice civile, infatti, dispone che le Spa, le Srl e le Sapa devono essere sciolte anche a seguito dell’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale.

Si ricorda che le altre cause di scioglimento sono le seguenti:

  1. decorso del termine;
  2. conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (salvo che l’assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie);
  3. impossibilità di funzionamento o inattività “continuata” dell’assemblea;
  4. riduzione del capitale al disotto del minimo legale (fatta salva l’applicabilità degli articoli 2447 e 2482-ter c.c.);
  5. configurabilità delle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 c.c.c.c.;
  6. deliberazione dell’assemblea;
  7. sussistenza di eventuali altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

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