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Nuovi limiti per l’obbligo del revisore nelle srl

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I nuovi terzo e quarto comma dell’art. 2477 del codice civile, nella versione proposta dall’art. 378 del codice delle crisi d’impresa (approvato nei giorni scorsi in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155), modifica i presupposti in presenza dei quali sarà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata.

Tale adempimento, in particolare, sarà necessario qualora la società:

  1. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.  L’obbligo di cui alla presente lettera cessa quando, per due esercizi consecutivi, non sia stato  superato alcuno dei limiti indicati.

Si ricorda che l’art. 14 del medesimo codice, pone due obblighi a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni:

  • verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalare immediatamente – secondo le modalità indicate al secondo comma della norma – allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Al riguardo il decreto prevede che – in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera f), della Legge-delega 19 ottobre 2017, n. 155 – la tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi comporta l’esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, a meno che esse siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione medesima.

Il quarto comma del richiamato art. 14 impone inoltre agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) di dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti, delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

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