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Sanatoria di avvisi di accertamento e di rettifica: alla cassa entro venerdì 23 novembre

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Entro il prossimo 23 novembre 2018 dovrà essere effettuato il versamento – in un’unica soluzione o della prima rata – degli importi dovuti per la definizione agevolata dei seguenti atti:

  1. avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero. In alternativa, detto versamento dovrà essere effettuato entro il termine di proposizione del ricorso di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ma soltanto qualora quest’ultimo sia più ampio rispetto alla citata scadenza del 23 novembre; in questo caso il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997 e da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 42, comma 4, e 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-ter , e 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997 (Modello IPEC e/o Modello IPEA), presentate entro il 23 ottobre 2018.
    Si tenga presente infine che il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata, è tenuto a rinunciare a tali istanze;
  2. inviti al contraddittorio.

È quanto prevede l’art. 2 del decreto-legge collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), e confermato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale 9 novembre 2018, n. 298724 .

Si ricorda infine che per le definizioni di cui sopra è possibile optare per il versamento rateale, fino a 20 rate trimestrali di pari importo.

Al riguardo la norma precisa quanto segue:

  1. le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
  2. sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
  3. in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applica l’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
  4. entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il contribuente è tenuto a consegnare all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

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