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Nuove norme sulle crisi di impresa applicabili anche all’imprenditore con la sede principale all’estero

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Le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previste dal nuovo Codice delle crisi d’impresa, sono applicabili anche nei confronti degli imprenditori aventi la sede principale all’estero, anche qualora in un altro Stato sia stata aperta una procedura analoga: lo dispone l’art. 26 del medesimo Codice, il cui testo è stato approvato giovedì scorso in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155).

La norma precisa in particolare che:

  1. sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea;
  2. il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura;
  3. il Tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento Ue 20 maggio 2015, n. 2015/848 , dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

La riforma prevede, tra l’altro, il diritto dell’imprenditore che ha presentato all’Organismo di composizione delle crisi un’istanza tempestiva e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:

  1. durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione, gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
  2. le sanzioni tributarie, per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione del Fisco, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di composizione della crisi, o della domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
  3. le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nell’eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
  4. la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero;
  5. la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti. Lo stesso trattamento di favore è previsto anche per l’imprenditore che ha proposto tempestivamente una domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza previste dalla legge (semprechè non sia stata in seguito dichiarata inammissibile).

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