L’incentivo fiscale non viene riconosciuto se il contribuente non ottempera agli inviti del Fisco
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di agevolazioni tributarie, l’inottemperanza all’invito dell’Amministrazione fiscale di completare, con gli elementi prescritti, la richiesta del contribuente costituisce causa di non riconoscimento del beneficio, per effetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del D.M. 3 agosto 1998, n. 311.
Tale norma, infatti, rappresenta una diretta espressione del potere – demandato alla medesima Amministrazione – di stabilire con decreto ministeriale le procedure di controllo, prevedendo “specifiche cause di decadenza dal diritto di credito”, e trova la sua ratio nell’esigenza di definire entro un tempo determinato l’inerente onere finanziario, altrimenti sospeso “ad libitum”.
Il principio – espresso dalla Corte di Cassazione con le pronunce nn. 15865/2005 e 1555/2015 – è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 19 settembre 2018, n. 28403, depositata lo scorso 7 novembre.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi del richiamato art. 6, comma 3, del D.M. n. 311/1998 – contenente il regolamento sugli incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, emanato in attuazione dell’art. 4, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998) – l’incompleta compilazione del modello costituisce causa di non riconoscimento del credito d’imposta, qualora l’impresa invitata a regolarizzare la richiesta non ottemperi entro 15 giorni dal ricevimento dell’invito;
- il citato sesto comma dell’art. 4 della Legge n. 449/1997 affidava ad un apposito decreto del Ministro delle Finanze la fissazione anche delle procedure di controllo “in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva”, prevedendosi altresì’ specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.