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Via libera al Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza

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Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato (in via preliminare) il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Tra le principali novità introdotte dal provvedimento, un comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi segnala le seguenti:

  1. il termine “fallimento” viene sostituito dall’espressione “liquidazione giudiziale”;
  2. si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
  3. si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  4. si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  5. si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  6. si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Nello schema di decreto legislativo esaminato dal Governo, gli artt. 24 e 25 prevedono un regime premiale per l’imprenditore che presenta un’istanza tempestiva all’Organismo di composizione delle crisi e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni. In tal caso, l’imprenditore ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:

  1. durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione, gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
  2. le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione del Fisco sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di composizione della crisi, o della domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
  3. le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nell’eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
  4. la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero;
  5. la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti. Lo stesso trattamento di favore è previsto anche per l’imprenditore che ha proposto tempestivamente una domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza previste dalla legge (semprechè non sia stata in seguito dichiarata inammissibile).

A tal fine, si considera non tempestiva l’iniziativa del debitore qualora la domanda di accesso ad una delle procedure previste sia stata presentata oltre il termine di 6 mesi, oppure se l’istanza di composizione della crisi è stata presentata oltre il temine di 3 mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 12 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati dal Cndcec.

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