Superammortamento, acquisto del bene entro il 31 dicembre
Il disegno di legge di Bilancio 2019 – approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi – non contiene la proroga del superammortamento.
Pertanto si applicano i termini stabiliti dall’art. 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del TUIR), dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, oppure entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).
Sembra confermato invece l’iperammortamento, che però sarà applicato con tre aliquote differenziate in funzione dell’entità dell’investimento: scompare quindi la maggiorazione unica del 150 per cento.
In particolare:
- 150 per cento per gli investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 50 per cento per gli investimenti di importo tra 10 e 20 milioni.