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Cedolare secca anche per le locazioni commerciali

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Una norma del disegno di legge di Bilancio – che nei prossimi giorni sarà sottoposto all’esame del Parlamento – prevede l’estensione del regime della cedolare secca anche alle locazioni commerciali.

In particolare:

  1. sono interessati dalla novità (semprechè venga approvata da Camera e Senato) i canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nel 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari destinate all’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, e relative pertinenze locate congiuntamente;
  2. detto regime sarà applicato – con l’aliquota del 21 per cento – su opzione del contribuente; in mancanza si applicherà il regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario;
  3. il regime in esame, peraltro, non si applicherà ai contratti stipulati nel corso del 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la cedolare secca è stata istituita dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modifiche dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
  2. per effetto dell’art. 9 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, per i citati contratti di locazione del cosiddetto “canale concordato”, per il quadriennio 2014-2017 l’aliquota della cedolare secca è ridotta al 10 per cento;
  3. la norma di cui al precedente punto si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali negli ultimi cinque anni sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi, ai sensi dell’art. 2, comma 1 , lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  4. restano esclusi dal regime in commento i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, anche se i relativi immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti (Circolare Agenzia delle Entrate 1° giugno 2011, n. 26/E);
  5. sono invece compresi i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative (Circolare Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E).

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