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Visto di conformità obbligatorio anche per i crediti maturati prima del consolidato

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In caso di trasferimento al consolidato (ex art. 118, comma 2, del Tuir) di un credito Ires maturato in epoca precedente all’ingresso in tale regime, la società è tenuta ad apporre il visto di conformità:

  1. al proprio modello Redditi Sc, per “certificare” i crediti di importo superiore a 5mila euro dalla stessa maturati prima dell’esercizio dell’opzione e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell’Ires del gruppo. Ciò anche nel caso in cui tali crediti abbiano la stessa “natura” (Ires) del debito che estinguono per effetto della compensazione (Ires del gruppo). Quest’obbligo non sussiste qualora la società si sia limitata a trasferire alla società consolidante esclusivamente la propria base imponibile, senza liquidare la relativa imposta (in tal senso si richiama la Circolare 25 settembre 2014, n. 28/E);
  2. in qualità di consolidante, al modello CNM 2018, qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore a 5mila euro. Tali regole sono state precisate dall’Agenzia delle Entrate con le risposte alle istanze di interpello nn. 49 , 50 e 51 del 25 ottobre.
    Il documento specifica inoltre che:

    1. l’omessa apposizione del visto di conformità può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione:
      1. correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione;
      2. integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, applicando la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (eventualmente ridotta attraverso il ravvedimento operoso). In tale ultima ipotesi, peraltro, qualora il credito sia stato utilizzato in compensazione “orizzontale” in misura superiore a 5mila euro e la dichiarazione integrativa sia presentata:
        • nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, si applica la sola sanzione di cui al citato art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997;
        • successivamente al decorso dei 90 giorni, si applica anche la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 in caso di omesso versamento;
    2. ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Tuir, le eccedenze d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello da cui ha effetto il consolidato e riportate a nuovo, se non utilizzate nell’ambito di tale procedura, possono essere comunque – in sede di dichiarazione – cedute (parzialmente o totalmente) all’interno del gruppo ex art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
      Il cessionario può utilizzare tali eccedenze Ires (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542):

      1. anche ai fini della compensazione “orizzontale”, con debiti fiscali, contributivi e premi (fermo restando il limite di 700mila euro, di cui all’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001);
      2. a partire dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente. Per quest’ultimo, il trasferimento infragruppo dell’eccedenza Ires secondo la procedura semplificata di cui all’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non rileva ai fini del computo del limite di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/2000;
    3. il cessionario che utilizza le eccedenze in compensazione con tributi e contributi diversi dall’Ires, è tenuto a rispettare il limite di 700mila euro (compensazione orizzontale; tale vincolo non sussiste invece qualora le eccedenze siano utilizzate in compensazione con l’Ires dovuta dal medesimo si è infatti in presenza di una compensazione “verticale”).

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