I casi in cui il canone Tv può essere pagato con l’F24
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Nei seguenti casi il canone tv può essere pagato con il modello F24:
- nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale;
- la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.
Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- l’art. 1, comma 132, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) – come modificato dall’art. 42 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – ha previsto, a decorrere dal 2008, l’abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti reddituali;
- possono presentare la domanda di esenzione i cittadini che hanno compiuto 75 anni e che, nell’anno precedente a quello per cui si chiede l’esenzione, hanno un reddito familiare (proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente) complessivamente non superiore a 6.713,98 euro;
- con riferimento al 2018, tale limite reddituale è stato elevato a 8mila euro dall’art. 1, comma 1, del D.M. 16 febbraio 2018;
- l’istanza dev’essere presentata, insieme alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
- in alternativa, la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere trasmesse anche tramite pec, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it purché i documenti siano firmati digitalmente;
- l’istanza, infine, può anche essere consegnata dall’interessato presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione sostitutiva/richiesta di rimborso si considera presentata alla data di spedizione risultante dal timbro postale;
- la ricevuta dell’avvenuta spedizione dev’essere conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale;
- il modello da utilizzare per chiedere l’agevolazione in esame è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, n. 73137.
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