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Per le società di capitali passa da 20 a 10 giorni il termine per il deposito dell’atto

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l fine di accelerare i tempi per la nascita delle società di capitali, passa da 20 a 10 giorni il termine per il deposito dell’atto costitutivo nel Registro delle imprese di cui all’art. 2330 del codice civile.

È quanto prevede un articolo del “decreto semplificazioni”, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri ed ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che ai sensi della norma citata:

  1. il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro 20 giorni (termine come visto destinato ad essere modificato) presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329 c.c.;
  2. se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato, ciascun socio può provvedervi a spese della società;
  3. l’iscrizione della società nel Registro delle imprese dev’essere chiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo.

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