Skip to main content

Sospensione feriale inapplicabile ai procedimenti previsti dal Codice delle crisi d’impresa

|

Salvo che non sia diversamente disposto, la sospensione feriale dei termini – disciplinata dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 – non si applica ai procedimenti disciplinati dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: lo prevede l’art. 9, comma 1, dello schema di decreto legislativo contenente il medesimo codice, predisposto in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Il secondo comma della norma prevede inoltre che nelle procedure disciplinate dal medesimo decreto, è obbligatorio il patrocinio del difensore: anche in questo caso sono fatte salve le deroghe previste per legge.

Si ricorda che il richiamato art. 1 della legge n. 742/1969 si applica invece alle controversie tributarie, disciplinate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: ora la sospensione opera, come nel rito ordinario, dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close