Procedimento unico per le domande di regolazione della crisi o dell’insolvenza
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Le domande finalizzate alla regolazione della crisi o dell’insolvenza devono essere trattate in via d’urgenza e in un unico procedimento; la regola si applica anche alle istanze sopravvenute, che dovranno essere riunite a quelle pendenti. Lo prevede l’art. 7 dello schema di decreto legislativo contenente il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, predisposto in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155.
La norma contiene inoltre le seguenti precisazioni:
- in caso di proposizione di più domande, il Tribunale deve trattare in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata;
- oltre che nei casi di conversione previsti dalla riforma in esame, il Tribunale è tenuto a procedere – su istanza dei soggetti legittimati – all’apertura della liquidazione giudiziale qualora:
a. eventuali domande alternative di regolazione della crisi non vengano accolte e sia stato accertato lo stato di insolvenza;
b. nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice; - le misure protettive non potranno durare più di 12 mesi, anche non continuativi (inclusi rinnovi e proroghe).
Si ricorda che il nuovo testo del Codice della crisi e dell’insolvenza, che andrà a sostituire la legge fallimentare vigente e la legge sul sovraindebitamento del debitore civile, sarà sottoposto a breve all’approvazione del Consiglio dei ministri.
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