Agevolazioni prima casa anche se si è in possesso di un immobile locato
Non comporta il venir meno delle agevolazioni “prima casa” la concessione in locazione dell’immobile per il quale sono stati usufruiti tali benefici fiscali: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.
A tale conclusione si deve arrivare sulla base della circostanza che nella fattispecie descritta non si verifica la perdita del possesso dell’immobile.
La precisazione conferma quindi quanto chiarito dalla stessa Amministrazione fiscale con le Circolari 2 marzo 1994, n. 1/E, paragrafo 4 e 29 maggio 2013, n. 18/E, paragrafo 3.11.3.
Si ricorda che con l’ordinanza n. 19989/2018 la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione aveva sottolineato che ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della prima casa, l’art. 1, nota II-bis, della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 131, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Finanziaria 1996), la nozione di casa di abitazione dev’essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sotto il profilo sia materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato, sicchè tale idoneità deve ritenersi insussistente nel caso in cui l’immobile sia locato a terzi.
Conseguentemente, l’agevolazione spetta anche all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che viene acquistato, allorchè tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa.