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Per il rientro dei ricercatori residenti all’estero incentivi con l’acquisizione della residenza

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Con la risposta all’istanza di interpello 11 ottobre 2018, n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni previste per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero previste dall’art. 44, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al fine di poter fruire dell’incentivo in commento, il dipendente deve risultare fiscalmente residente in Italia e dev’essere ravvisabile un collegamento fra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività di docenza o ricerca nel territorio dello Stato.

Al riguardo è stato precisato quanto segue:

  1. sussiste un collegamento tra l’ingresso in Italia e lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca, produttiva del reddito agevolato, sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgervi l’attività prima di trasferirvi la residenza, sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a svolgervi l’attività, purché sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi;
  2. al rientro in Italia per lo svolgimento di attività di docenza e ricerca deve seguire l’acquisizione della residenza fiscale (a tal fine rileva l’art. 2 del Tuir).

L’agevolazione in commento consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo qui la propria residenza fiscale.

Detti emolumenti, inoltre, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

L’Agenzia delle Entrate – con la Risoluzione 14 luglio 2017, n. 92/E– ha affermato che i docenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale (secondo quanto precisato nella Circolare 23 magio 2017, n. 17/E, Parte I) possano avvalersi delle agevolazioni in esame, semprechè sussistano le altre condizioni prescritte dalla norma.

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