Per la conservazione elettronica delle fatture non c’è l’obbligo di materializzazione su supporti fisici
Ai fini della conservazione elettronica delle fatture – ammessa anche per i documenti emessi in formato cartaceo, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 – non vi è l’obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici.
Tale principio opera indipendentemente dalla circostanza che i predetti documenti siano qualificabili come fatture elettroniche (articolo 21 del decreto IVA) oppure che siano documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici. Quanto precede, affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E, è stato ora ribadito nella risposta all’istanza di interpello 11 ottobre 2018, n. 34.
Al riguardo si ricorda che sia le fatture elettroniche di vendita, sia quelle di acquisto, possono essere memorizzate su idoneo supporto informatico. In tal caso, non essendo possibile apporre il numero progressivo di registrazione sulle singole fatture ricevute, occorrerà garantire “l’associazione informatica della fattura ai dati annotati nell’apposito registro Iva” (Circolare Agenzia Entrate19 ottobre 2005, n. 45/E).