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Il Fisco spiega i criteri di calcolo del termine di decadenza per le istanze di rimborso

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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in presenza di errori materiali, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso.

Al riguardo, in risposta ad un’istanza di consulenza giuridica l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il dies a quo dal quale far decorrere tale termine è rappresentato dal giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ove non dovuti in quella misura (Corte di Cassazione, ordinanza 6 giugno 2016, n. 11602 e sentenza 16 giugno 2014, n. 13676);
  2. il termine decadenziale non può invece decorrere dal momento dei singoli versamenti in acconto qualora il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantumdell’obbligazione fiscale. In sostanza, quindi, l’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato;
  3. con le Circolari 14 aprile 2009, n. 16/E e 3 aprile 2013, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i versamenti in acconto, il termine di decadenza per la restituzione degli stessi decorre dalla data di pagamento del saldo relativo al medesimo periodo;
  4. in senso analogo si è espressa la Circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, secondo la quale il rimborso delle ritenute subite può essere richiesto “entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento del saldo dell’imposta per l’anno di riferimento”;
  5. anche l’orientamento giurisprudenziale che ha ammesso la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 non dalla data dei versamenti in acconto ma da quella di presentazione della dichiarazione richiede comunque che “l’importo del quale si chiede la restituzione, nel momento in cui è stato corrisposto, fosse da considerarsi dovuto, ancorché in base ad un titolo precario e provvisorio da verificare integralmente all’atto della concretizzazione dell’effettiva misura o dell’inesistenza dell’obbligo tributario” (in tal senso si rinvia alle sentenze della Suprema Corte 12 marzo 2014, n. 5653 e 17 marzo 2006, n. 5978).

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