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Dall’Ecofin via libera all’Iva ridotta per le pubblicazioni online

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L’Ecofin ha approvato la proposta che prevede la possibilità per gli Stati membri di applicare un’aliquota Iva ridotta sulle cessioni delle pubblicazioni online, equiparando così gli e-book ai prodotti cartacei.

Il provvedimento è importante perché consente di superare il regime attuale, che prevede per le pubblicazioni elettroniche l’assoggettamento a un’aliquota Iva ordinaria pari ad almeno il 15 per cento, mentre gli Stati membri possono applicare l’aliquota ridotta di almeno il 5 per cento, e in alcuni casi anche un tasso zero, alle pubblicazioni stampate.

Si ricorda che:

  1. nel giugno 2017 il Parlamento europeo aveva approvato in via definitiva il provvedimento che consente agli Stati membri di applicare l’Iva con l’aliquota agevolata alla vendita degli e-book (cioè le pubblicazioni in formato elettronico). Al riguardo, il relatore, Tom Vandenkendelaere, aveva sottolineato che “il nostro modo di leggere è cambiato rapidamente negli ultimi anni. Al giorno d’oggi non ha senso applicare un doppio standard, per cui un quotidiano online viene tassato di più di quello stampato acquistato in un negozio. Questa nuova direttiva darà agli Stati membri la possibilità di allineare l’Iva dei contenuti digitali con quella della carta stampata”;
  2. con la sentenza 7 marzo 2017, n. C-390/15 la Corte di Giustizia Ue aveva sancito che l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria per la cessione di libri digitali per via elettronica (e-book) non determina una disparità di trattamento rispetto alla fornitura di libri su carta o di libri digitali su supporto fisico (cd-rom). La pronuncia confermava in sostanza la Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, ai sensi della quale gli Stati membri possono applicare un’aliquota Iva ridotta alle pubblicazioni in forma cartacea quali libri, giornali e riviste, mentre, al contrario, le pubblicazioni digitali sottostanno all’aliquota normale, con l’eccezione dei libri digitali forniti tramite un supporto fisico (ad esempio, cd-rom). Pur riconoscendo che le due operazioni – fornitura di libri digitali su supporto fisico (qualificabile come cessione di beni) e fornitura di libri digitali per via elettronica (prestazione di servizi) – sono analoghe e comparabili sotto il profilo dell’obiettivo che il legislatore dell’Unione intende perseguire, consistente nell’incentivare la lettura, la Corte UE considera tuttavia giustificata la differenza di trattamento, in quanto collegata ad uno scopo legittimo e proporzionata a tale scopo.

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