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Non estendibile all’intimazione di pagamento l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento

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L’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) impone al concessionario della riscossione l’obbligo di indicare nella cartella di pagamento il responsabile del procedimento.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. per la giurisprudenza tale adempimento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione prescritti dall’art. 97, comma 1, della Costituzione (in tal senso si richiama l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 377/2007);
  2. la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, non è affetta da nullità: l’art. 36, comma 4-ter , del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha infatti previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data (Cass. n. 13747/2013);
  3. tale sanzione ha carattere innovativo: di conseguenza, anteriormente all’introduzione del vizio di nullità della cartella, l’inosservanza della norma della Legge n. 212/2000 (che prevedeva l’indicazione nell’atto del responsabile del procedimento), determinava una mera irregolarità e non anche la invalidità dell’atto (Cass. n. 15221/2012n. 22197/2004 e n. 9263/2002);
  4. a conclusioni analoghe è approdata la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 6998/2007, TAR Campania n. 6137/2007, Consiglio di Stato n. 974/2006);
  5. non trova alcuna base giuridica l’estensione dell’obbligo in questione alla intimazione di pagamento, cioè ad un atto della procedura di riscossione coattiva che precede il pignoramento, e ne condiziona la validità. Si tratta infatti di un atto funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento. Lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 6 luglio 2018, n. 23537 , depositata lo scorso 28 settembre.

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