Esenzione Iva per i servizi resi dai centri di accoglienza migranti
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I servizi di gestione dei centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico sono esenti da Iva, ai sensi dell’art. 10 , n. 21) del D.P.R. n. 633/1972; in tal senso si vedano le risoluzioni del Ministero delle Finanze 17 aprile 1986, n. 322651 , 17 febbraio 1987, n. 345266 , 28 febbraio 1992, n. 431409 , la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 188/E , nonché l’Interrogazione Parlamentare n. 5-11482 del 6 giugno 2017.
Sull’argomento il Fisco è tornato ora con la Risoluzione 27 settembre 2018, n. 74/E, secondo la quale:
- l’esenzione in esame si applica a prescindere dal soggetto che rende la prestazione e dalle modalità di effettuazione di tali prestazioni. Di conseguenza, la stessa è riconosciuta sia quando le prestazioni sono rese direttamente al committente beneficiario del servizio, sia se sono effettuate nell’ambito di un contratto con un committente terzo, conservando o meno quest’ultimo la titolarità del servizio;
- peraltro, se il servizio è stato affidato a una cooperativa sociale o un suo consorzio, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2016 si applica l’Iva nella misura ridotta del 5 per cento, ai sensi della parte II-bis, della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972;
- se invece il servizio in esame è gestito da un’organizzazione di volontariato che lo prevede tra le proprie finalità istituzionali, si rientra nell’esenzione Iva;
- l’esenzione è riconosciuta semprechè la struttura offra un sistema complesso di servizi che, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio in via primaria, a favore di soggetti migranti in situazione di particolare disagio sociale, comprendano anche altri servizi accessori e di supporto;
- nel regime di esenzione rientrano anche strutture diverse ma aventi le medesime caratteristiche di quelle espressamente elencate.
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