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In Gazzetta il decreto per Genova: contributi anche ai professionisti che hanno subito cali di fatturato

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto-legge contenente le prime misure a favore della popolazione di Genova colpita dal crollo del ponte “Morandi”, lo scorso 14 agosto.

In particolare si prevede quanto segue:

  1. a decorrere dall’anno d’imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020, sono irrilevanti ai fini fiscali dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell’evento. L’agevolazione si applica ai fini Irpef, Ires, Imu e Tasi (a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all’evento e fino al 31 dicembre 2020);
  2. per i privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni conseguenti all’evento (verificati con perizia asseverata) i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Irese ed Irap;
  3. per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al numero precedente sono concesse secondo le regole del “de minimis”;
  4. le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui sopra, oppure negli stessi residenti o domiciliate, nonchè le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla PA fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento;
  5. a partire dal 14 agosto 2018, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento non sono soggetti alle imposte di successione, di bollo ed ipotecarie e catastali, né alle tasse ipotecarie;
  6. dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi e per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori;
  7. alle imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con le ordinanze del Sindaco di Genova 14 agosto 2018, n. 282, 26 agosto 2018, n. 307, 30 agosto 2018, n. 310 e 7 settembre 2018, n. 314, nonchè ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto al 29 settembre 2018 hanno subito una riduzione del fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2017, è riconosciuta (a domanda) una somma fino al 100 per cento di tale calo, nel limite massimo di 200mila euro. A tal fine è sufficiente una dichiarazione dell’interessato, accompagnata dall’estratto autentico delle scritture contabili relative ai periodi di riferimento;
  8. viene istituita una zona franca urbana, il cui ambito territoriale sarà definito con apposito provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova. In tale area saranno riconosciute le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 del decreto-legge in esame.

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