Escluso da Irap il professionista con un piccolo studio all’interno della propria abitazione
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Ai fini Irap, non risulta soddisfatto il requisito della autonoma organizzazione in caso di assenza di struttura organizzativa, ausilio di dipendenti e impiego di capitali, qualora il contribuente utilizzi uno studio di modeste dimensioni all’interno della propria abitazione e di pochi beni strumentali di scarso valore: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 giugno 2018, n. 22346 , depositata lo scorso 13 settembre.
La pronuncia appare in linea con l’orientamento maggioritario espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il requisito dell’autonoma organizzazione — previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 — ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (in tal senso si richiamano le pronunce delle Sezioni Unite n. 1211/2009, n. 12108/2009 e n. 9451/2016; si veda inoltre Cass. 9 maggio 2018, n. 9786).
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