Comunicazione di irregolarità obbligatoria solo in presenza di errori
In materia di riscossione, ai sensi degli art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo se dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione oppure un’imposta o una maggiore imposta.
Tale adempimento non è invece prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (Corte di Cassazione, sez. V tributaria, ordinanza 11 luglio 2018, n. 22351 , depositata il 13 settembre; si vedano inoltre le pronunce della Suprema Corte 6 luglio 2016, n. 13759 e 6 giugno 2018, n. 14577 ).
Al riguardo si ricorda che dallo scorso 1° agosto i numeri verdi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono gratuiti. In particolare, per ottenere informazioni ed assistenza i contribuenti possono telefonare ai seguenti numeri, senza alcun costo:
- 800.90.96.96 per informazioni su questioni fiscali generali, rimborsi, cartelle e comunicazioni di irregolarità, oltre che per prenotare un appuntamento;
- 800.89.41.41, per ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (art. 41-bis ) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali siano state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati, e per informazioni sulle restanti lavorazioni gestite dal Centro Operativo di Pescara.