Non basta la cessione dell’immobile per usufruire delle agevolazioni previste per le convenzioni tra privato e Comune
Gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici (nonché i relativi atti attuativi) usufruiscono del regime agevolativo previsto dall’art. 20, comma 1, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, il quale richiama l’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: di conseguenza, anche i suddetti atti beneficeranno dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. È quanto dispone l’art. 1, comma 88, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Le agevolazioni in esame, quindi, sono subordinate all’esistenza di un accordo o di una convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico (ad esempio, il Comune).
Al riguardo, in risposta ad un’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “il mero consenso, inteso come incontro di volontà tra le parti contraenti, che dà luogo all’atto di trasferimento” non è riconducibile ad un accordo, quale presupposto per l’applicazione della normativa richiamata.
Infatti, la stipula di un accordo o di una convenzione tra le parti – volti a disciplinare le modalità dell’intervento edificatorio – “attiene alla fase di regolamentazione del rapporto tra il soggetto pubblico ed il soggetto privato che può riguardare, tra l’altro, le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione”, oppure le caratteristiche degli immobili da realizzare, e i criteri di fissazione dei prezzi di cessione degli stessi.
Di conseguenza – anche alla luce della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014, n. 2/E– si ritiene che la cessione del complesso immobiliare dal privato al Comune debba essere assoggettata:
- ad imposta di registro in misura proporzionale (ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
- alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro (ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).