Fabbricati in leasing, per la detrazione Iva il periodo di “sorveglianza” dipende dalla data di acquisto
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Per effetto dell’art. 19-bis2, commi 3 e 8, del D.P.R. n. 633/72, ai fini della rettifica della detrazione Iva, per i fabbricati e per le porzioni di fabbricati il periodo decennale di “sorveglianza” decorre dall’acquisto o dalla ultimazione degli stessi.
In merito a tale regola, in passato l’Agenzia delle Entrate aveva precisato quanto segue:
- la rettifica dev’essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili da parte delle società scisse, a prescindere dalle modalità di acquisizione degli stessi (acquisto-costruzione, in appalto-acquisizione o in leasing) (Risoluzione 9 luglio 2009, n. 178/E);
- in caso di assegnazione di immobili acquisiti in leasing, per i quali sia stata esercitata l’opzione di acquisto, di regola ai fini del computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione rileva la data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. È da tale momento, infatti, che decorre il periodo decennale di “tutela fiscale” (Circolare 1° giugno 2016, n. 26/E).
In applicazione del principio contenuto nella circolare da ultimo richiamata, ora l’Agenzia delle Entrate – in risposta ad una specifica istanza di interpello – ha precisato che ai fini in esame:
- occorrerà valutare se i beni immobili “possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale”;
- queste circostanze possono configurarsi nel caso in cui il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare totale della locazione finanziaria.
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