Riciclaggio, obbligo di autovalutazione dei rischi per i revisori degli enti di interesse pubblico
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera della Consob che detta le disposizioni attuative del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di obblighi antiriciclaggio in capo ai revisori legali e alle società di revisione di enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio.
Il provvedimento dispone quanto segue:
- la prima autovalutazione dei rischi dovrà essere inviata alla Consob:
a. entro il 15 gennaio 2019, dalle società di revisione che hanno chiuso o chiuderanno l’ultimo bilancio di esercizio tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2018;
b. entro 6 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, dalle società di revisione che chiuderanno il bilancio di esercizio dopo il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018; - fino alla data del 31 dicembre 2018 i revisori applicano gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione previsti dal Titolo II, capi I e II, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e possono continuare ad utilizzare gli archivi informatizzati già istituiti in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013;
- la cosiddetta “autovalutazione dei rischi” – che dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale – consiste in un’analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti revisori e società di revisione;
- l’autovalutazione dei rischi da parte delle società di revisione è effettuata sulla base dei dati del bilancio di esercizio e dev’essere documentata e sottoposta per l’approvazione all’organo amministrativo della società, sentito l’organo di controllo. I relativi atti sono trasmessi alla Consob entro il quinto mese successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio;
- l’autovalutazione dei rischi da parte dei revisori legali dev’essere documentata e i relativi atti devono essere “prontamente messi a disposizione della Consob su richiesta della stessa”;
- l’organo con funzioni di controllo:
a. verifica l’adeguatezza delle procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e viene sentito in merito all’autovalutazione periodica;
b. viene sentito in merito alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e ai sistemi di controllo interno e dei presidi di gestione dei rischi di riciclaggio;
c. vigila sull’osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio;
d. valuta l’idoneità delle procedure relative all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e dei dati, alla segnalazione delle operazioni sospette, agli obblighi di comunicazione e ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
e. promuove approfondimenti sulle cause delle anomalie e irregolarità riscontrate e l’adozione delle relative misure correttive;
f. adempie senza ritardo i prescritti obblighi di comunicazione.
Vengono contestualmente abrogati i regolamenti approvati dalla Consob con le Delibere 18 febbraio 2014, n. 18802 e 31 maggio 2018, n. 20465 .
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