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Rimborsi Iva transfrontalieri, la scadenza del 30 settembre non è prorogabile al giorno seguente

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Scadrà il prossimo 30 settembre il termine per la presentazione delle domande di rimborso Iva “transfrontaliero”: lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, sottolineando che la scadenza non è prorogabile al successivo giorno lavorativo.

Al riguardo si precisa che:

  1. possono presentare l’istanza:
    1. i soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l’Iva in uno Stato membro dell’Unione europea, in relazione a beni e servizi ivi acquistati ed importati nello stesso Stato comunitario;
    2. i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione o in Stati non appartenenti alla Ue con cui esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l’Iva in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati ed importati;
  2. l’istanza dev’essere presentata in modalità telematica al Centro Operativo di Pescara;
  3. il rimborso dell’Iva in Italia dei soggetti passivi “stabiliti” ai fini Iva in un altro Stato membro non può essere chiesto:
    1. dai soggetti in questione, se, nel periodo d’imposta di riferimento, disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, in quanto l’Iva assolta sugli acquisti può essere recuperata mediante detrazione anche a fronte delle operazioni riferibili direttamente alla casa madre e quindi compiute senza l’intervento della stabile organizzazione;
    2. dai soggetti in esame che hanno effettuato in Italia operazioni attive diverse da quelle per le quali il debitore dell’imposta è il committente o cessionario oppure operazioni non imponibili di trasporto o accessorie;
    3. dai soggetti passivi che nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuano operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
  4. l’adempimento in esame è disciplinato dai seguenti articoli del D.P.R. n. 633/1972:
    1. art. 38-bis1, il quale stabilisce che, qualora un soggetto passivo “stabilito” ai fini Iva in Italia abbia assolto l’imposta in un altro Stato membro relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può chiedere il rimborso dell’Iva a tale Stato membro;
    2. l’art. 38-bis2, che prevede le norme per il rimborso dell’Iva assolta in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri;
    3. l’art. 38-ter, il quale disciplina i rimborsi a favore di soggetti stabiliti fuori della Comunità, che possono essere erogati “a condizione di reciprocità”.

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