Bonus energia, in Gazzetta le regole sul controllo da parte di Enea
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 11 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce le procedure relative all’effettuazione dei controlli da parte di Enea sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali riconosciute per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’art. 14, comma 2-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2013, n. 90 .
Il provvedimento – che disciplina anche le modalità di rendicontazione delle spese e l’erogazione dei relativi importi – prevede tra l’altro quanto segue:
- entro il 30 giugno di ogni anno l’Enea deve elaborare e sottoporre alla MISE-DG MEREEN (Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico) un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte con riferimento agli interventi in esame, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- per ogni istanza soggetta a verifica, l’Enea comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o – per le verifiche effettuate su istanze per interventi su parti comuni condominiali – all’amministratore di condominio;
- entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il soggetto beneficiario della detrazione o l’amministratore trasmette l’apposita documentazione in pdf, tramite pec all’indirizzo “enea@cert.enea.it”;
- tali documenti devono essere sottoscritti digitalmente:
a. da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici;
b. negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari; - ricevuta la documentazione, Enea procede alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e – entro 90 giorni – comunica l’esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica.
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