Esclusa l’applicazione analogica per le norme sui condoni fiscali
Secondo un consolidato orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario ed “integrano sistemi compiuti di natura eccezionale”.
Ne consegue che anche ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica né dalle norme generali dell’ordinamento tributario, né da quelle dettate per altre forme di definizione, persino se contemplate dalla medesima legge.
Di conseguenza dev’essere esclusa l’applicabilità al richiamato art. 9-bis della Legge n. 289/2002 dei principi elaborati con riferimento al condono fiscale di cui all’art. 62-bis della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Corte di Cassazione, ordinanza n. 25238/2013).
Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 27 giugno 2018, n. 19628, depositata lo scorso 24 luglio.
Si ricorda che la definizione agevolata disciplinata dal citato art. 9-bis della Legge n. 289/2002 – comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data – si perfezionava soltanto se si provvedeva all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione (così, Corte di Cassazione, ordinanza n. 31133/2017; nello stesso senso anche le pronunce n. 26683/2016 e n. 21364/2012).