“Bonus affitti”, è incostituzionale il requisito della “lunga residenza” per i cittadini extraUe
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell’accesso al contributo per il pagamento del canone di locazione concesso agli indigenti (cosiddetto “bonus affitti”), i cittadini extracomunitari devono risultare in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale oppure da almeno 5 anni nella medesima regione.
Tale norma è stata ora dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 166/2018, depositata lo scorso 20 luglio.
Per i giudici delle leggi, in particolare, la “lunga residenza” prevista dalla norma contrasta con il principio di ragionevolezza e non discriminazione di cui all’art. 3 della Costituzione.
In un comunicato stampa diffuso dalla Consulta, si ricorda che nel 1998 fu istituito un fondo di sostegno per le persone che, a causa del basso reddito, non fossero in condizione di pagare l’affitto della propria abitazione; nel 2008, fu introdotto un requisito aggiuntivo valevole per i soli cittadini extracomunitari e consistente nella certificazione della residenza decennale sul territorio nazionale o quinquennale sul territorio regionale.
È proprio su questo vincolo ulteriore che si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza in commento.