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Dogane, per i Paesi beneficiari dell’SPG obbligo di applicare il sistema REX

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che dallo scorso 1° luglio, in caso di mancata applicazione del sistema REX è impossibile usufruire delle agevolazioni altrimenti previste, “indipendentemente dal valore della spedizione”.

L’intervento segue di poche settimane la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un apposito avviso agli importatori, concernente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell’Unione europea; in tale documento, in particolare, sono stati individuati i Paesi o territori beneficiari dell’SPG (Sistema delle preferenze generalizzate), nei confronti dei quali dalla suddetta data del 1° luglio 2018 vige l’obbligo di applicare integralmente il sistema REX.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il sistema REX (Sistema unionale degli esportatori registrati) è stato avviato a partire dal 1° gennaio 2017;
  2. di conseguenza sono cambiate le modalità di attestazione dell’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG);
  3. detto sistema è disciplinato dagli articoli da 78 a 111 del Regolamento comunitario 24 novembre 2015 , n. 2447;
  4. i Paesi beneficiari SPG sono tenuti ad aderire al suddetto sistema entro il 30 giugno 2020;
  5. avvenuta l’adesione, gli esportatori saranno inseriti nella banca dati REX a cura delle proprie autorità competenti ed utilizzeranno le attestazioni di origine di cui all’allegato 22-07 del RE;
  6. fino a quando l’inserimento nel sistema REX non si sarà perfezionato, gli esportatori sono tenuti a presentare certificati di origine “Modulo A” e dichiarazioni su fattura;
  7. devono chiedere la registrazione nel sistema REX anche gli operatori economici Ue che intendono effettuare:
    1. esportazioni verso i Paesi del SPG di merci destinate ad essere incorporate all’interno di prodotti che saranno poi importati a loro volta nell’Unione europea di valore superiore a 6mila euro;
    2. rispedizioni di merci originarie di Paesi del SPG verso altri Stati membri di valore superiore a 6mila euro;
    3. esportazioni nel contesto di accordi commerciali bilaterali che ne prevedono l’uso;
  8. con la Circolare 16 novembre 2017, n. 13/D, le Dogane hanno dettato le linee-guida per la registrazione degli operatori nazionali;
  9. con la Nota 16 novembre 2017, n. 61168, infine, furono forniti chiarimenti in merito all’indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione delle attestazioni di origine (alla luce delle novità introdotte dal sistema REX), delle certificazioni di origine (Modulo A, utilizzabile nel periodo transitorio), delle dichiarazioni di origine su fattura, nonché per la registrazione nel sistema REX degli esportatori nazionali.

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