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“Beni significativi”, le Entrate dettano il contenuto della fattura

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n materia di “beni significativi” nell’ambito degli interventi edilizi agevolati fiscalmente, l’art. 1, comma 19 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto quanto segue:

  1. ai fini della individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate, rileva l’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale;
  2. come valore di tali beni dev’essere assunto quello risultante dall’accordo stipulato tra le parti, che deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (e quindi sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi). Tale importo non può comunque essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi;
  3. la fattura emessa dal soggetto che ha effettuato l’intervento di recupero agevolato deve indicare il servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, e i beni di valore significativo individuati con il D.M. 29 dicembre 1999 . Inoltre, al fine di evidenziare la corretta applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento all’intervento di manutenzione, è necessario che la fattura indichi puntualmente oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore dei beni medesimi;
  4. i comportamenti difformi tenuti fino al 31 dicembre 2017 sono fatti salvi e dunque non sanzionabili. Si può trattare ad esempio – come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2018, n. 15/E– dell’erronea determinazione del valore dei beni significativi o dell’emissione di fatture incomplete rispetto ai dati richiesti.

Le novità introdotte con la Legge n. 205/2017 producono effetti anche per il passato: pertanto – spiega la circolare – “le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi corretto in forza della norma in parola, andranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rapporti esauriti” (intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definito).

Il valore dei beni significativi – come precisato dal richiamato documento di prassi – dev’essere determinato in base ai principi generali dettati per l’Iva, e in particolare alla luce dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 (Circolare Agenzia Entrate 7 aprile 2000, n. 71/E).

Si tenga presente inoltre che se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene.

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