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Con la cancellazione dal Registro delle imprese la società è estinta

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La cancellazione delle società di persone e di capitali dal Registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, a prescindere dall’avvenuta definizione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo: tale situazione si determina con decorrenza dalla cancellazione, se successiva al 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), oppure a decorrere dal 1° gennaio 2004, se anteriore.

Tale principio – espresso anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (si veda ad esempio la sentenza n. 4060/2010) – è stato più volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione si realizza un fenomeno successorio simile a quello che si verifica per la morte delle persone fisiche e cioè la successione degli eredi nelle situazioni soggettive facenti capo al defunto.

In virtù della cancellazione, infatti:

  1. l’obbligazione della società estinta si trasferisce ai singoli soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
  2. i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi;
  3. le azioni processuali non potranno essere proposte da società estinte e/o nei confronti delle stesse (già estinte);
  4. qualora si tratti di giudizi in corso, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 e seguenti del Codice di provedura civile, con l’eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, successori della società (così le Sezioni Unite n. 6070/2013).

Nei medesimi termini si è pronunciata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 5 luglio 2018, n. 17641.

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