Protezione dei dati personali, il reclamo sostituisce il ricorso
La procedura di reclamo innanzi all’Autorità di controllo, introdotta dagli artt. 77 ss. del Regolamento Ue 2016/679 per le violazioni al trattamento dei dati, rende incompatibile la procedura dei ricorsi disciplinati dagli artt. 145 ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), che pertanto verranno disapplicati. Lo ha stabilito il Garante privacy con Deliberazione 31 maggio 2018, n. 374 , facendo chiarezza sui procedimenti di tutela in attesa dell’emanazione del decreto legislativo di armonizzazione che determini quali articoli del Codice privacy risultano abrogati per incompatibilità e quali rimangono invece applicabili.
In proposito si ricorda che sono disponibili sul sito del Garante privacy i modelli aggiornati per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 15 –22 del Regolamento UE n. 2016/679, e per il reclamo ex art. 77 del predetto regolamento. Entrambi i modelli non sono obbligatori, essendo consentito all’interessato l’invio di istanze in forma libera purchè comprensive dei requisiti previsti dalla norma.
Il modello di reclamo, che – come detto – sostituisce il precedente ricorso, può essere utilizzato dall’interessato per denunciare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica all‘Autorità garante in alternativa al tribunale.
Accertata la fondatezza del reclamo, il Garante potrà:
- rivolgere al titolare o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti;
- ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento o di regolarizzare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia;
- imporre limitazioni provvisorie o definitive al trattamento, incluso il divieto di trattamento.
Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall’interessato oppure, per suo conto, da un avvocato, un procuratore, un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro. In tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato.
Sul punto il Garante ha precisato, che in sede di prima applicazione, il reclamo e l’eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata, in caso di invio tramite raccomandata A/R, ovvero con firma digitale, in caso di invio mediante posta elettronica certificata.