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Carburanti, “quasi” ufficiale la proroga al 1° gennaio 2019 della fattura elettronica. Revocato lo sciopero dei gestori

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Nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio al Mise il Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha confermato che l’obbligo della fattura elettronica per la cessione di carburanti slitta al 1° gennaio 2019.

La notizia era stata data anche dalle tre Federazioni dei gestori carburanti Faib, Figisc e Fegica attraverso un comunicato stampa diffuso a seguito dell’incontro avuto con il Ministro: nel documento, infatti, si annunciava che “È stato confermato l’inserimento nel Decreto Dignità di una proroga, al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di entrata in vigore dell’emissione della fattura elettronica ai clienti che ne fanno richiesta”.

È stato stato pertanto revocato lo sciopero indetto per oggi.

Tra gli aspetti ancora da chiarire in merito alla disciplina sulla fattura elettronica rimane l’individuazione dell’ambito applicativo delle nuove regole sui carburanti che, in base all’attuale dettato normativo, si applicano solo alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.

Nell’occasione Di Maio ha annunciato anche l’intenzione di inserire nel Decreto Dignità, che sarà presentato in questi giorni al Consiglio dei ministri, l’abolizione dello spesometro, del redditometro e dello split payment per i professionisti. Quest’ultimo continuerebbe ad applicarsi invece per tutte le altre tipologie di fornitori della Pubblica Amministrazione, anche se con alcune semplificazioni e correttivi.

Si ricorda che:

  1. l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni ai soggetti Iva di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, è stato introdotto dall’art. 1, comma 917, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con effetto dal 1° luglio 2018 (termine ora prorogato – come si è detto – al 1° gennaio 2019);
  2. con la Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato alcuni importanti aspetti connessi alla nuova disciplina;
  3. le spese relative all’acquisto di carburanti per motori saranno deducibili (ai fini della tassazione diretta) e detraibili (Iva) soltanto se vengono utilizzati determinati mezzi di pagamento: a tal fine si rinvia a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203;
  4. in particolare, oltre alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate, sono ammessi tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente.

Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti mezzi di pagamento:

  1. assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144;
  2. quelli elettronici previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, ad esempio:
    – addebito diretto;
    – bonifico bancario o postale;
    – bollettino postale;
    – carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

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