Rimborso dell’accisa sui carburanti, obbligatoria l’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo
Per la fruizione del rimborso dell’accisa sul gasolio, gli esercenti attività di trasporto sono tenuti a richiedere il rilascio della fattura, alla cui emissione i gestori di impianti di distribuzione carburanti sono obbligati, con l’indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio. Lo ha precisato l’Agenzia delle Dogane con la Nota 7 giugno 2018, n. 64837/RU pubblicata il 15 giugno.
L’Agenzia ricorda in proposito che l’art. 1, comma 917, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2018, le cessioni di gasolio destinato ad essere usato come carburante per motori per uso autotrazione dovranno essere documentate con l’emissione di fattura elettronica. Ai fini di tale obbligo, la targa del veicolo non deve necessariamente essere riportata nella fattura elettronica.
Tuttavia – chiarisce l’Agenzia – tra gli adempimenti prescritti per beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, vi è quello di indicare obbligatoriamente nel Quadro A-1 della dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , la targa degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo svolgimento dell’attività di trasporto.
Tale informazione sui dati del veicolo risponde ad esigenze di verifica della spettanza del beneficio fiscale e di riconducibilità dell’agevolazione all’effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva. Rimane pertanto inalterata l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura, anche se emessa in forma elettronica, della targa del veicolo non essendo mutata la disciplina di tale agevolazione.