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Dalle Entrate una guida sulle agevolazioni per gli impatriati

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L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un breve vademecum sugli incentivi previsti per i lavoratori impatriati che decidono di ritornare o trasferire la residenza in Italia.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, a decorrere dal 2016, in presenza di determinate condizioni il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l’anno di imposta 2016 e, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 150, lettera a), n. 2, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), al 50 per cento del suo ammontare a partire dall’anno di imposta 2017;
  2. ai sensi del quarto comma del medesimo art. 16, è abrogato l’art. 10, comma 12-octies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano la medesima legge per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo; in alternativa possono optare – con le modalità definite con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2016,n. 46244 e 31 marzo 2017, n. 64188 – per il regime agevolativo in esame;
  3. l’art. 8-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha stabilito che, in deroga all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, l’opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d’imposta 2016 resta applicabile la Legge 30 dicembre 2010, n. 238;
  4. pertanto l’opzione esercitata ai sensi del richiamato art. 16, comma 4, produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020;
  5. ne consegue che i soggetti che hanno esercitato detta opzione possono avvalersi, per l’anno d’imposta 2016, della Legge n. 238/2010, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa nella misura del 20 per cento, se donne, o del 30 per cento, se uomini, anziché nella misura del 70 per cento.

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