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Nelle società di persone il litisconsorzio abbraccia anche l’Iva

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Secondo un consolidato orientamento assunto presso la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell’unitarietà dell’accertamento fiscale nell’ambito delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 14815/2008n. 13737/2016 e n. 16731/2016).

Di conseguenza:

  1. tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno infatti spiegato che tale controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario;
  2. il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto);
  3. il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio;
  4. qualora l’accertamento a carico della società riguardi anche l’Iva, se da un lato occorre tener presente che l’accertamento di un maggior imponibile Iva a carico di una società di persone, se autonomamente operato, in caso di impugnazione non determina un litisconsorzio necessario, è altrettanto vero che se l’Agenzia delle Entrate procede contestualmente con un unico atto impositivo ad accertamenti per Iva e per Irap a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’Iva, “ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l’inscindibilità delle due situazioni”.

Tale principio è stato confermato dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 aprile 2018, n. 14609 , depositata lo scorso 6 giugno.

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