I termini per impugnare l’iscrizione ipotecaria immobiliare
Ai sensi dell’art. 19, lettera e-bis), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è impugnabile innanzi alla Commissione tributaria provinciale anche l’iscrizione ipotecaria su beni immobili, di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il termine di 60 giorni (previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992) per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione dell’iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la norma stessa, sia perché la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione.
Tali principi sono stati ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 17 aprile 2018, n. 12309, depositata lo scorso 18 maggio.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno sottolineato altresì che:
- qualora in merito ai termini per il ricorso si volesse approdare ad una soluzione diversa, “il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell’iscrizione ipotecaria”;
- qualora la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza, senza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell’iscrizione poiché l’ignoranza dell’esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso di inesistenza della comunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso. È infatti a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimento in epoca precedente l’onere di fornire la relativa prova;
- il concessionario deve effettuare la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 6 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui l’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e dell’art. 17 della medesima legge, per effetto del quale tale norma si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari di organi diretti dell’Amministrazione finanziaria.