È valida la cartella inviata per raccomandata
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, la cartella dev’essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge oppure – previa stipula di apposita convenzione tra il Comune e il concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
Inoltre, la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella dev’essere notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, un suo familiare o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
Sulla base di quanto precede, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”: la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, infatti, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, “alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass. n. 6395/2014).
Tale principio è stato confermato ora dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 marzo 2018, n. 10702, pubblicata lo scorso 4 maggio.