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Bonus ristrutturazioni anche per i lavori in economia

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La detrazione Irpef prevista – dall’art. 16-bis del Tuir – per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta anche per i lavori effettuati in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter. Viene così ribadito il principio espresso con le Circolari 11 maggio 1998, n. 121, paragrafo 2.4. e 1° giugno 1999, n. 122, paragrafo 4.1.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la detrazione (nella misura del 50 per cento, che dev’essere calcolata su un importo massimo di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare sulla quale è stato effettuato l’intervento);
  2. possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati ad Irpef, anche non residenti in Italia. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
    1. proprietari o nudi proprietari;
    2. titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
    3. locatari o comodatari;
    4. soci di cooperative divise e indivise;
    5. imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
    6. soggetti di cui all’art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  3. hanno inoltre diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
    1. il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
    2. il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
    3. il componente dell’unione civile;
    4. il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016;
  4. per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano ad ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  5. gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può chiedere la detrazione, sono i seguenti:
    1. manutenzione ordinaria;
    2. manutenzione straordinaria;
    3. restauro e risanamento conservativo;
    4. ristrutturazione edilizia.

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