“Rottamazione”, l’Agenzia delle Entrate ricorda che è possibile il “Fai D.A. te”
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorda che scadrà il prossimo 15 maggio il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata delle cartelle ai sensi dell’art. 1 del “decreto fiscale” collegato alla Manovra 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172).
Al riguardo si precisa quanto segue:
- all’istituto è applicabile l’art. 6, comma 5, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- è possibile aderire alla “rottamazione-bis” per i carichi (purché definibili) compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fu ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
- a tal fine occorre presentare, entro il 15 maggio 2018, un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione (utilizzando la modulistica pubblicata sul sito dell’agente della riscossione);
- il contribuente è quindi tenuto a versare:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, tali somme oppure
- in non più di tre rate, così suddivise:
- due di pari importo – scadenti a ottobre e novembre 2018 – per l’80 per cento dell’importo oggetto della definizione (oltre agli interessi di cui all’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, decorrenti dal 1° agosto 2018);
- l’ultima, entro febbraio 2019, per il residuo 20 per cento.
Possono rientrare nell’ambito applicativo della “rottamazione” anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. A tal fine:
- dovrà essere presentata un’apposita istanza entro il 15 maggio 2018;
- le somme dovute dovranno essere versate in un numero massimo di 5 rate di uguale importo, entro – rispettivamente – i mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per effetto della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, per i carichi oggetto dell’istanza e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti successivamente alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
È possibile presentare l’istanza con la procedura “Fai D.A. Te”.