Dalla Cassazione chiarimenti sui termini per la costituzione in giudizio
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale nel processo tributario, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario – o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione (in tal senso, cfr. la pronuncia 29 maggio 2017, n. 13452 ).
Inoltre, sempre nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione “entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario”, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.
Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza: tale principio, espresso ad esempio dalla Cassazione, Sezioni Unite, 29 maggio 2017, n. 13452 , è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria con l’Ordinanza 15 marzo 2018, n. 10256 , depositata lo scorso 27 aprile.