Skip to main content

Per gli alimenti a fini medici speciali detrazione salva se vengono integrate fatture e scontrini

|

Dal 1° gennaio 2017 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento – per la parte che eccede 129,11 euro – delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir).

La spesa relativa a tali alimenti dev’essere certificata da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui devono essere specificati:

  1. la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati;
  2. il codice fiscale del destinatario di tali prodotti.

Qualora la fattura o gli scontrini non riportino gli elementi indicati, il contribuente potrà comunque procedere alla loro integrazione indicando il proprio codice fiscale e chiedere al rivenditore un’attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è compreso tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.

L’importante precisazione è contenuta nella Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche da presentare quest’anno.

Nel documento si precisa inoltre che la detrazione delle erogazioni liberali agli enti dello spettacolo – prevista dall’art. 15, comma 1, lettera i), del Tuir – spetta anche per le donazioni effettuate a favore di un’associazione che svolge l’attività nel settore dello spettacolo musicale, anche indirettamente, attraverso il trasferimento di parte dei fondi ricevuti ad un altro ente.

Occorre tuttavia che quest’ultimo operi e persegua l’esercizio esclusivo dell’attività musicale e che utilizzi i fondi ricevuti in modo vincolato alle indicazioni dell’associazione e comunque esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 maggio 2017, n. 59/E).

In merito alla detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la circolare in commento ricorda che la misura fu introdotta dall’art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, con riferimento alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Successivamente, l’art. 1, comma 2, lettera c), n. 4), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto che per il 2017 la detrazione sia limitata agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2017.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta