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Ok al modello estero per l’attestazione della residenza fiscale

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L’attestato di residenza fiscale in uno Stato estero del beneficiario del reddito può essere rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza attraverso la sua modulistica, da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell’aliquota convenzionale agevolata; non occorre quindi che l’attestazione sia apposta nel riquadro che si trova in calce ai modelli adottati dall’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, peraltro:

  1. il modello rilasciato dall’autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della relativa norma convenzionale nel periodo d’imposta oppure alla data di rilascio dell’attestato;
  2. qualora l’autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’attestato con procedura elettronica, la validità del documento dev’essere verificabile;
  3. qualora il modello predisposto dall’Amministrazione estera è sostanzialmente simile a quello italiano, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate può attestare la residenza fiscale in Italia utilizzando il modello estero. In tal caso, l’ufficio emetterà comunque il certificato di residenza fiscale anche sul modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso nuove FAQ pubblicate sul proprio sito.

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