Escluse dalla precompilata le spese per fisioterapisti e podologi
Non sono indicate nella dichiarazione precompilata – in quanto non comunicate all’Agenzia delle Entrate – le spese sanitarie sostenute nei confronti di soggetti che erogano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria per le quali non è previsto l’obbligo di iscrizione a un albo (per esempio fisioterapisti e podologi) e che non operano nell’ambito di strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari o in strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari.
Lo ha precisato la stessa Agenzia delle Entrate attraverso alcune FAQ pubblicate sul proprio sito. Si ricorda che nella precompilata vengono indicate le spese sanitarie comunicate da:
- farmacie;
- parafarmacie;
- Aziende Sanitarie Locali;
- Aziende Ospedaliere;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Policlinici universitari;
- Presidi di specialistica ambulatoriale;
- Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- altre Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
- all’Agenzia delle Entrate, da medici, medici-chirurghi e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici.
Le principali tipologie di spesa sono quelle relative a:
a. ticket;
b. dispositivi medici CE;
c. prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
d. visite mediche;
e. prestazioni diagnostiche e strumentali;
f. prestazioni chirurgiche;
g. ricoveri ospedalieri, al netto del comfort;
h. certificazioni mediche;
i. altre prestazioni sanitarie (ad esempio quelle rese da psicologi o infermieri).
Le Entrate ricordano infine che non sono detraibili le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente:
- ad enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente;
- a società di mutuo soccorso, che fino all’importo complessivo di 1.291,14 euro sono detraibili dall’Irpef.