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Cartella impugnabile solo per vizi propri

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La cartella esattoriale contenente l’intimazione di pagamento di un credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi alla Commissione tributaria soltanto per vizi propri, e non per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto.

Tale principio – espresso a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Corte di Cassazione 31 ottobre 2017, n. 25995) – è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 13 aprile 2018 n. 9219.

Nell’occasione, gli Ermellini hanno altresì precisato che, in mancanza di autonoma impugnazione della cartella (qualificabile alla stregua di un avviso di accertamento, perché enuncia univocamente una puntuale e non condizionata pretesa tributaria), la successiva intimazione di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi suoi propri e non per vizi della notifica della cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla sua notifica.

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