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Stabiliti i mezzi di pagamento idonei per la detrazione e deduzione dell’acquisto di carburante

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale sono individuate le forme di pagamento qualificato ritenute idonee, sia ai fini della detraibilità Iva sia della deducibilità della spesa, all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore. Oltre alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate, sono ammessi tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente.

Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti mezzi di pagamento:

  1. assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144;
  2. quelli elettronici previsti all’art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, ad esempio:
    – addebito diretto;
    – bonifico bancario o postale;
    – bollettino postale;
    – carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Si ricorda che l’art. 1, comma 923 , della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto – con decorrenza 1° luglio 2018 – una serie di limiti alla detraibilità dell’Iva relativa a tali operazioni.

Il provvedimento precisa inoltre che:

  1. le nuove regole si applicheranno anche nelle ipotesi in cui, sulla base di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade ad esempio per le carte utilizzate nei contratti cosiddetti di “netting”, nei quali il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (sull’argomento si rinvia alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 12 agosto 1998, n. 205/E e  9 novembre 2012, n. 42/E);
  2. restano validi i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con la stessa aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’art. 1, comma 917 , della citata Legge n. 205/2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento di cui sopra;
  3. dette forme di pagamento sono idonee anche ai fini della deducibilità delle spese.

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